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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 3
- Modifica del preambolo della l.r. 10/2010
1. Il punto 6 dei “considerato” del preambolo della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, e di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione d'incidenza”) è sostituito dal seguente:
“6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell’applicazione del principio contenuto nel d.lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l’individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni;”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.