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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 26
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 le parole:
“parere motivato”
sono sostituite dalla seguente:
“atto”
, le parole:
“avvalendosi del supporto del NURV,”
sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Qualora sia consultata nell’ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione esprime le proprie osservazioni mediante atto dell’autorità competente.”

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.