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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 21
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“rapporto ambientale”
sono inserite le seguenti:
“, l’autorità procedente o”.
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“rapporto ambientale,”
sono inserite le seguenti:
“l’autorità procedente o”
, dopo le parole:
“novanta giorni”
sono inserite le seguenti:
“dall’invio del documento medesimo”,
dopo le parole:
“eventualmente concordato tra”
sono inserite le seguenti:
“autorità procedente o”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.