Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012
Art. 21
- Modifiche all’articolo 23 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“rapporto ambientale”
sono inserite le seguenti: “, l’autorità procedente o”.
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“rapporto ambientale,”
sono inserite le seguenti: “l’autorità procedente o”
, dopo le parole: “novanta giorni”
sono inserite le seguenti: “dall’invio del documento medesimo”,
dopo le parole: “eventualmente concordato tra”
sono inserite le seguenti: “autorità procedente o”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.