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Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000 , alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 22 febbraio 2012

Art. 20
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“valutazione ambientale”
sono inserite le seguenti:
“strategica, l’autorità procedente o”.
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a VAS.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole:
“sentito il proponente”
sono sostituite dalle seguenti:
“sentita l’autorità procedente o il proponente”.
4. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 dopo le parole:
“siti web,”
sono inserite le seguenti:
“dell’autorità procedente o”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.