Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011
Art. 4
- Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all’
articolo 148 del d.lgs. 152/2006 sono trasferite, per l’intero ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 2 della presente legge, ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l’autorità idrica istituita ai sensi dell’articolo 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’autorità idrica svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di seguito definita Autorità nazionale, di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (30).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.