CAPO III
- Premialità per le buone pratiche
Art. 89
- Norme generali
1. La Regione, nell'ambito della legislazione regionale di attuazione della
l. 42/2009 , stabilisce con propria legge misure finanziarie di premialità per le unioni di comuni.
2. Fino all'entrata in vigore della legislazione regionale di cui al comma 1, alle unioni di comuni sono concesse premialità, nella forma di contributi straordinari, sulla base delle disposizioni del presente capo.
3. Alle unioni di comuni e ai comuni di minore dimensione demografica sono altresì concesse, ai sensi del presente capo, anticipazioni finanziarie per favorire la progettualità.
Art. 90
a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere b), d), e), g), h), i) e l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010; in aggiunta o sostituzione di una o più delle suddette funzioni fondamentali è considerato anche l'esercizio associato di una o più di quelle unitariamente indicate ai numeri seguenti:
1) sportello unico delle attività produttive;
2) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica. In alternativa ai pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica è considerata la costituzione di un ufficio cui compete la responsabilità del procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; (215) Parole inserite con l.r. 8 settembre 2017, n. 50, art. 55.
3) piano strutturale intercomunale di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); dette attività sono considerate solo se sono svolte in alternativa alla funzione di cui all’articolo 14, comma 27, lettera d), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, ovvero se, in presenza di esercizio associato di detta funzione, ne costituiscono l'unico o il prevalente svolgimento;
2. Ai fini della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b), si considerano le sole funzioni che sono esercitate direttamente dall’unione per effetto di espressa e vigente norma statutaria o di provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto ed esecutivi ai sensi di legge, che prevedono il termine di decorrenza dell’effettivo esercizio e a condizione che detto esercizio sia stato accertato a seguito della verifica di effettività di cui all’articolo 91. Non sono considerate le funzioni affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto. (243) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'anno 2017, l'esercizio associato dello sportello unico delle attività produttive può essere considerato tra le funzioni di cui al comma 1, lettera b), solo se risulta anche la sussistenza dei requisiti di interoperabilità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; l'accertamento della sussistenza di detti requisiti avviene d'ufficio, sulla base di comunicazione della struttura regionale competente alla gestione di tale sistema di interoperabilità. (207) Comma inserito con l.r. 6 ottobre 2016, n. 70, art. 14.
3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell’anno di concessione dei contributi, dall'articolo 48 (182) Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2016, n. 9, art. 14.
(244) Parole così sostituite con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento. 4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.
4 bis. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 12, può stabilire di concedere un contributo straordinario, non superiore a euro 30.000,00 per singola unione di comuni, al fine di sostenere il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni esercitate dalle unioni e la costituzione di nuove unioni. L’attribuzione di risorse ai sensi dei commi da 5 a 9 avviene al netto di quelle eventualmente attribuite ai sensi del presente comma. (245) Comma inserito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.
6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera b), ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all’articolo 91, attivate alla data del 1° marzo dell’anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per tutti i comuni dell’unione. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7.(243) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) numero dei comuni partecipanti all’unione;
b) numero dei comuni partecipanti all'unione che risultino tra i primi ottanta comuni della graduatoria generale del disagio di cui all’articolo 80; se l’ultimo comune da prendere in considerazione risulta insieme ad altri con identico valore del disagio, sono considerati tutti i comuni con detto valore; (246)Lettera così sostituita con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all’unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;
d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all’unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;
e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all’unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;
f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all’unione.
9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto riguardo, in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all’avvenuta attivazione, secondo le previsioni statutarie, dell’esercizio associato, per tutti i comuni dell’unione, di attività funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), come individuati dalla medesima deliberazione. (243) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9. (243) Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2019, n. 49, art. 11.
13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.
Art. 91
1. L’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), è soggetto a verifica di effettività. Ferme restando le altre condizioni previste dall’articolo 90 per la concessione dei contributi, l’esito positivo della verifica di effettività dell’esercizio di una funzione comporta che la funzione possa essere considerata nei successivi procedimenti di concessione dei contributi, fino a che non intervenga il mancato esercizio per modifica statutaria o l’esito negativo di una nuova verifica di effettività.
2. Le verifiche sono effettuate dalla struttura regionale competente nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La deliberazione individua a tal fine, per ogni funzione di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), gli atti o le attività che sono indicatori di effettivo esercizio.
3. Le verifiche sono effettuate:
a) d’ufficio e con cadenza biennale, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi e, in caso di insussistenza, al fine di provvedere alla revoca dei contributi di cui all’articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, concessi nell’anno precedente; dette verifiche sono rivolte alle unioni beneficiarie dei contributi nell’anno precedente; le verifiche biennali possono essere rivolte anche alle unioni che non hanno beneficiato dei contributi nell’anno precedente, a condizione che l’unione richieda la verifica, entro e non oltre, il 1° marzo dell’anno in cui devono essere concessi i contributi, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b);
b) su richiesta dell’unione di comuni interessata, da presentare alla struttura regionale competente entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, al fine di accertare, per la successiva concessione dei contributi, lo svolgimento effettivo:
1) di funzioni per le quali una precedente verifica ha dato esito negativo;
2) di funzioni attivate per la prima volta entro il 1° marzo dell’anno successivo alle verifiche biennali, anche da unioni di nuova costituzione.
4. Le verifiche si svolgono in due fasi quando, ai fini del raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni oggetto di verifica, sono richieste ulteriori attività degli enti interessati. Non si procede alla seconda fase, e la verifica si conclude con esito negativo, se nella prima fase è stata accertata una pluralità di atti associativi per la medesima funzione. Nuove funzioni attivate dopo la prima fase di verifica sono considerate solo in occasione della verifica.
5. Nel corso delle verifiche biennali di cui al comma 3, lettera a):
a) sono prese in considerazione inizialmente tutte le funzioni che, alla data della verifica, risultano esercitate dall’unione;
b) se, a esito della verifica iniziale di cui alla lettera a), talune funzioni non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione deve dimostrare di aver svolto le attività necessarie al raggiungimento dell’effettività; l’unione può, prima della conclusione della seconda fase di verifica, dimostrare di aver attivato ed effettivamente esercitato nuove funzioni;
c) le funzioni che risultano effettivamente esercitate a esito della seconda fase della verifica sono tutte rilevanti ai fini del raggiungimento del numero minimo di funzioni ai sensi dell’articolo 90, comma 1, lettera b); tra di esse, sono rilevanti ai fini del contributo di cui all’articolo 90, comma 6, dell’anno in corso le sole funzioni che risultano essere state attivate entro il 1° marzo.
6. Nel corso delle verifiche di cui al comma 3, lettera b):
a) sono prese in considerazione le sole funzioni che risultano attivate alla data del 1° marzo dell’anno della verifica;
b) se, a esito della verifica iniziale, le funzioni di cui alla lettera a) non risultano effettivamente esercitate, all’unione è concessa una seconda fase di verifica, da svolgere non prima di trenta giorni dalla conclusione della prima, nella quale l’unione può dimostrare di aver svolto le attività necessarie per il raggiungimento dell’effettività dell’esercizio delle funzioni medesime. Se anche detta verifica di effettività non ha esito positivo, la funzione non può essere considerata per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90 nell’anno della verifica.
7. L’esercizio effettivo delle funzioni che l’unione esercita per conto dei comuni potenzialmente beneficiari del contributo di cui all’articolo 82, anche se non rilevante per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90, è accertato d’ufficio nel corso della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), o nel corso della verifica a richiesta di cui al comma 3, lettera b), se la funzione coincide con quella oggetto di verifica ai sensi della medesima lettera. La verifica è altresì effettuata su richiesta del comune o dell’unione interessati, da presentare entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di concessione del contributo dell’articolo 82, quando si tratta di accertare l’effettività dell’esercizio di una funzione per la quale una precedente verifica ha dato esito negativo, determinando la perdita del requisito di accesso al contributo.
8. La struttura regionale competente comunica all’unione di comuni gli esiti della verifica entro trenta giorni dallo svolgimento.
9. Se, a conclusione della verifica biennale di cui al comma 3, lettera a), risulta che l’unione di comuni non esercita effettivamente il numero minimo di funzioni previsto dall’articolo 90, comma 1, i contributi di cui all'articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9, sono revocati. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale complessivo concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi del medesimo articolo 90, commi 5, 6, 7 e 9.
10. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per l’invio di eventuali elementi integrativi sull’effettività dell’esercizio associato. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l’effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.
11. La Giunta regionale può disporre una verifica di effettività in via straordinaria a seguito di sentenza, ancorché non definitiva, emessa nell’ambito di un giudizio amministrativo o contabile o a seguito di altre pronunce della Corte dei conti, che siano state segnalate alla Regione e da cui possano desumersi elementi di mancato esercizio della funzione. Dell’eventuale esito negativo della verifica si tiene conto ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 90.
12. L’unione di comuni a cui non sono stati concessi i contributi per mancanza del requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera b), può essere riammessa ai contributi solo a seguito di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3.
13. Salvo quanto previsto all’articolo 90, comma 3, i contributi sono altresì revocati d’ufficio, nella medesima misura stabilita dal comma 9 del presente articolo, se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell’unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte dell’unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l’attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento e, in assenza, in proporzione alla popolazione come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011. Prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, la struttura regionale competente assegna all’unione di comuni un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare gli atti adottati dall’unione e dai comuni volti a dimostrare che il procedimento di scioglimento dell’unione si è concluso negativamente.
14. Si provvede alla revoca dei contributi nei soli casi tassativi previsti dal presente articolo.
Art. 92
- Iniziative per garantire i servizi di prossimità
1. La Regione favorisce le iniziative delle unioni di comuni volte al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi. Sono servizi di prossimità, ai sensi della presente legge:
a) i servizi erogati da soggetti privati, anche mediante esercizi commerciali polifunzionali, essenziali per la vita delle comunità locali; rientra tra questi il servizio postale universale;
b) i servizi erogati da soggetti pubblici e privati, utili per la vita delle comunità locali, tra i quali rientrano i servizi alla persona, i servizi di e-governement e telematici erogati tramite punti di accesso assistito, i servizi di riscossione delle entrate comunali, i servizi di tesoreria, i servizi ambientali ed energetici, i servizi postali accessori, i servizi bancari, i servizi artigianali, turistici e culturali, i servizi di volontariato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le unioni di comuni, in presenza di espressa previsione statutaria, possono:
a) predisporre strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali, che possono derivare da carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità, e adottare iniziative, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni, per fronteggiare dette situazioni, in particolare per alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell’accesso ai servizi;
b) promuovere l’introduzione e lo sviluppo di forme innovative per lo svolgimento dei servizi di prossimità e modalità di offerta improntate alla multifunzionalità,
3. Nei territori caratterizzati da rischi di marginalità economica e sociale, i comuni, singoli o associati, possono costituire centri multifunzionali, nei quali concentrare lo svolgimento di più attività e servizi, in particolare di servizi di prossimità, nel rispetto della vigente normativa che disciplina detti servizi.
4. Ai fini del comma 3, sono considerati:
a) i territori montani dei comuni che, nella graduatoria di cui all’articolo 80, risultano con indice del disagio superiore alla media regionale;
5. I comuni e gli altri soggetti pubblici interessati possono destinare risorse per la realizzazione, l’attivazione e il sostegno alle spese generali di funzionamento dei centri multifunzionali.
Art. 93
- Fondo di anticipazione per spese progettuali
1. E' istituito un fondo di anticipazione per favorire la progettualità dei comuni facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 80, comma 3, che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale e un fondo di anticipazione per favorire la progettualità delle unioni di comuni cui partecipano comuni montani. I fondi operano sino alla concessione massima complessiva:
a) di euro 2.000.000,00, destinati alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche dei comuni, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e studi connessi; l'importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di:
1) euro 200.000,00 per ogni progetto;
2) euro 300.000,00 complessivi per la redazione di piani strutturali, regolamenti urbanistici e loro varianti e studi connessi, e per la realizzazione di opere pubbliche; l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera;
b) di euro 1.000.000,00, destinati alle unioni di comuni per spese di progettazione e realizzazione di opere da localizzare in territorio montano e per studi finalizzati allo sviluppo dei territori montani che siano coerenti con le politiche regionali di cui all’articolo 85; l'importo massimo che può essere concesso è determinato nella misura di 200.000,00 euro; l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono concesse ponendo i comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio in relazione al valore unitario del disagio.
3. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ponendo le unioni di comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del disagio considerando la media del disagio complessivo dei comuni costituenti l'unione medesima.
4. I comuni e le unioni che accedono ai fondi sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.
5. In caso di mancata restituzione delle somme ai sensi del comma 4, la Regione si riserva di trattenere gli stessi importi da erogazioni dovute agli enti beneficiari.
6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a definire le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, l'eventuale documentazione da presentare a supporto delle previsioni di restituzione, le modalità per il rimborso e il recupero delle somme anticipate, privilegiando i comuni che risultano in situazione di maggiore disagio e le unioni cui detti comuni partecipano. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, lettera a), è data priorità alle spese di progettazione.