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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 8
- Norme transitorie per il personale e per la destinazione delle risorse derivanti dalle attività ispettive
1. Il personale distaccato, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 65/2010 , dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) può chiedere di essere trasferito alla Regione Toscana.
2. Il personale che presenta domanda ai sensi del comma 1, viene inquadrato nella corrispondente categoria giuridica prevista per il comparto regioni-autonomie locali sulla base delle relative tabelle di equiparazione vigenti. Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapporto di lavoro e l’anzianità maturata presso ARPAT.
3. All’atto dell’inquadramento di cui al comma 2, l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso ARPAT determina l’attribuzione al dipendente della corrispondente posizione di sviluppo economico nella categoria di inquadramento ovvero, in mancanza di corrispondenza, della posizione di sviluppo economico immediatamente inferiore. Qualora l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo in godimento presso ARPAT sia superiore a quello derivante dall’inquadramento presso la Regione Toscana la differenza viene retribuita a titolo di assegno “ad personam” riassorbibile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le risorse di ARPAT previste dagli articoli 8, 9 e 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario regionale quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2008 – 2009, relative ai commi 2, 3 e 5, confluiscono per l’intero importo tra le risorse della Regione Toscana destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1° aprile 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali).
5. Le risorse necessarie per le retribuzioni spettanti al personale trasferito ai sensi dei commi precedenti, vengono detratte dal contributo regionale ordinario annuale di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) e confluiscono nella competente unità previsionale di base (UPB) del bilancio regionale annuale.
6. In via straordinaria, gli accertamenti per il mancato pagamento della tariffa fitosanitaria riferiti agli anni dal 2006 al 2011, effettuati dalla Regione Toscana nell’anno 2011, nonché le maggiori entrate, in relazione alla posta del bilancio preventivo 2011 di ARPAT, derivanti dallo svolgimento delle attività nel 2011 del servizio fitosanitario regionale, rimangono nella disponibilità del bilancio ARPAT. Dal 1° gennaio 2012 le entrate a qualsiasi titolo inerenti il servizio fitosanitario sono di competenza del bilancio regionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

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Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.