Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64
Disciplina del servizio fitosanitario regionale.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011
Art. 7
Sanzioni
1. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza, il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all’articolo 5, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
2. Le somme di cui al comma 1, sono destinate al potenziamento del servizio fitosanitario regionale.
3. Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al servizio fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente.
4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.