Menù di navigazione

Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 7
Sanzioni
1. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza, il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all’articolo 5, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).
2. Le somme di cui al comma 1, sono destinate al potenziamento del servizio fitosanitario regionale.
3. Alle violazioni in materia fitosanitaria il cui accertamento compete al servizio fitosanitario regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente.
4. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.