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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 6
- Emergenza fitosanitaria
1. Per impedire la diffusione di malattie pericolose e diffusibili, il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, su proposta del servizio fitosanitario regionale, istituisce la quarantena fitosanitaria indicando la modalità della messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i tempi e le modalità dei controlli, nonché le direttive tecniche per la conduzione della quarantena stessa.
2. L’ordinanza indica il soggetto a carico del quale sono poste le spese per le operazioni, comprese le cure colturali.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il servizio fitosanitario regionale trasmette al servizio fitosanitario centrale le informazioni relative ai casi di quarantena fitosanitaria accertati nell’anno precedente.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

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Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.