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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 5
- Tariffa fitosanitaria
1. Gli operatori sono tenuti al versamento alla Regione Toscana della tariffa fitosanitaria prevista nell’allegato XX del Sito esternod.lgs. 214/2005 , nonché delle altre tariffe previste dalla normativa nazionale vigente.
2. La Regione stabilisce, tramite specifico tariffario approvato dalla Giunta regionale, ulteriori tariffe destinate a coprire spese sostenute per particolari attività comunque connesse ai controlli.
3. La Regione destina annualmente al funzionamento del servizio fitosanitario regionale un importo equivalente alla previsione del gettito relativo alle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. La tariffa fitosanitaria è gestita mediante il sistema informativo regionale (SIR) di cui all’articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

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Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.