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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 4
- Personale
1. Il servizio fitosanitario regionale, in conformità agli articoli 34 e 35 Sito esternodel d.lgs. 214/2005 , svolge le funzioni di cui all’articolo 2 con le seguenti tipologie di personale:
a) ispettori fitosanitari;
b) tecnici fitosanitari in possesso di specifiche conoscenze in materia fitosanitaria.
2. Gli ispettori fitosanitari e i tecnici fitosanitari sono abilitati mediante la frequenza di specifici corsi di formazione teorico-pratici.
3. I tecnici fitosanitari supportano gli ispettori fitosanitari nell’espletamento delle loro funzioni e inoltre, nell’ambito delle funzioni non riservate in via esclusiva dalla normativa vigente agli ispettori fitosanitari, svolgono compiti di monitoraggio, azioni di vigilanza, prelievo campioni e accertamenti.
4. Agli ispettori fitosanitari e ai tecnici fitosanitari è rilasciato dalla Giunta regionale apposito documento di riconoscimento di validità quinquennale.
5. Gli ispettori fitosanitari, come stabilito dall’Sito esternoarticolo 35, comma 6, del d.lgs. 214/2005 , svolgono funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale.
6. I nominativi degli ispettori fitosanitari sono comunicati al servizio fitosanitario centrale per l’iscrizione nel registro nazionale di cui all’Sito esternoarticolo 34 del d.lgs. 214/2005 .
7. I nominativi del personale tecnico di cui al comma 1, lettera b), e comma 9, sono inseriti in un elenco regionale.
8. Il personale di cui ai commi 1 e 9, è periodicamente aggiornato mediante specifici corsi di formazione.
9. La Regione può stipulare convenzioni con gli enti locali, le università, i laboratori diagnostici e gli istituti di ricerca pubblici, al fine di reperire e destinare personale qualificato per le attività di sorveglianza fitosanitaria, informazione agli operatori e monitoraggio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

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Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.