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Legge regionale 29 novembre 2011, n. 64

Disciplina del servizio fitosanitario regionale.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 2 dicembre 2011

Art. 2
- Funzioni del servizio fitosanitario regionale
1. Il servizio fitosanitario regionale:
a) rilascia le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale;
b) esercita il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché sui prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l’esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
c) accerta le violazioni alla normativa in materia fitosanitaria e alle altre normative espressamente affidate;
d) rilascia la certificazione fitosanitaria per i vegetali e i prodotti vegetali destinati all’esportazione verso paesi terzi;
e) effettua i controlli documentali, d’identità e fitosanitari sui vegetali, sui prodotti vegetali e sugli altri materiali regolamentati provenienti da paesi terzi;
f) prescrive sul territorio regionale ogni misura ufficiale ritenuta necessaria, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant’altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
g) esercita il controllo e la vigilanza sull’applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria;
h) istituisce le zone caratterizzate da uno specifico status sanitario e prescrive per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l’estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;
i) mette a punto, definisce e divulga le strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
j) raccoglie e divulga i dati relativi alla presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, anche attraverso l’effettuazione di indagini sistematiche;
k) monitora lo stato fitosanitario delle colture agrarie e forestali anche con l’ausilio dei dati meteoclimatici;
l) comunica al servizio fitosanitario centrale la presenza di organismi nocivi, regolamentati e non, precedentemente non presenti nel territorio regionale;
m) dà supporto tecnico specialistico agli enti pubblici in materia fitosanitaria;
n) esercita il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite;
o) compie attività di informazione agli operatori in materia fitosanitaria;
p) predispone relazioni periodiche sullo stato fitosanitario del territorio regionale o su singole colture da inviare al servizio fitosanitario centrale, secondo termini da questo stabiliti;
q) gestisce, tramite l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”), il registro ufficiale dei produttori e ogni altro registro previsto dalla normativa di settore;
r) gestisce il laboratorio di diagnostica fitopatologica e di biologia molecolare;
s) accredita i laboratori allo svolgimento di analisi fitosanitarie e di rispondenza varietale, previste dalla normativa;
t) gestisce il centro di saggio per i fitofarmaci, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);
u) procede alla formazione degli ispettori fitosanitari e dei tecnici fitosanitari;
v) collabora con le istituzioni scientifiche per gli approfondimenti tecnici in materia fitosanitaria;
w) svolge ogni altra attività a questo demandata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 27 gennaio 2012, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 1

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Comma inserito con l.r. 6 giugno 2012, n. 25 , art. 2

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.