Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 8
- Funzioni comunali
1. I comuni provvedono:
a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3 bis, (40) curandone la trasmissione al SUAP;
b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;
c) alle azioni di risanamento ai sensi dell’articolo 12;
d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 13, avvalendosi dell’ARPAT;
e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;
f) all’adeguamento dei piani operativi, strumenti della pianificazione urbanistica ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettere a), a bis), della legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.(41)
2. Al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011), (40) i comuni provvedono altresì a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).
3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, i comuni si avvalgono dell'ARPAT.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.