Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 7
- Comitato tecnico per gli impianti
1. È istituito, presso l’Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3 bis, (34) e con funzioni di:
a) consulenza e di proposta nelle materie oggetto delle presente legge, anche nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6; (35)
b) consulenza tecnica e giuridica per le azioni e il piano di risanamento di cui agli articoli 12 e 16; (35)
c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9.
2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è composto da sei membri di cui:
a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;
b) due funzionari dell’ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;
c) due membri (36) designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.
2 bis. Il Comitato può avvalersi, previa convenzione, della consulenza tecnico-scientifica di enti pubblici con competenze in materia di telecomunicazioni. (37)
3. In relazione all’oggetto dei lavori:
a) la convocazione del comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;
b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti e delle infrastrutture (38), un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale competente.
4. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.
5 bis. Ai membri del comitato di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applica l’articolo 13, comma 5, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (39)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.