Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 4
- Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale
1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), e del d.lgs. 259/2003, (25) i criteri tecnici per lo svolgimento coordinato e semplificato degli adempimenti in tema di autorizzazioni degli impianti e delle infrastrutture, definizione del programma comunale degli impianti e popolamento del catasto ai fini di semplificazione, utilizzo efficiente dello spazio elettromagnetico, rispetto dei limiti di inquinamento elettromagnetico e sviluppo ordinato degli impianti; i criteri tecnici ineriscono a: (25)
a) il popolamento e la gestione del catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture e dell’inventario, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001;(26)
b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 12, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;
e) lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 13;
f) la presentazione delle dichiarazioni da parte (75) dei radioamatori di cui all’articolo 6, comma 2.
1 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la formazione e approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, anche prevedendo termini di approvazione. (28)
2. I criteri di cui al comma 1:
a) si attengono a principi di interoperabilità dei sistemi informativi e della presente legge, di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori; (26)
b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:
a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;
b) la valutazione dei rischi sanitari (29), con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
b bis) lo stato dei livelli di qualità di servizio delle reti a banda larga mobile dislocati sul territorio regionale; (30)
c) un resoconto dell’attività del comitato tecnico per gli impianti di cui all’articolo 7.
4. Il rapporto di cui al comma 3, è redatto sulla base dei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), dei sistemi di cui all’articolo 3 bis (31) e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.