Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 3
- Ambito oggettivo
1. La presente legge si applica alle infrastrutture e (22) agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla
l. 36/2001 , operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;
b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.
3. Ai seguenti impianti si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 6, 13, 14 e 15:
b) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.
4. Agli impianti di cui ai commi 2 e 3, si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'
articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.