Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 2
- Definizioni
1. Agli effetti della presente legge si intendono per:
a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;
b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
b bis) infrastrutture: le risorse correlate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera zz) del d.lgs. 259/2003, abilitate ai sensi degli articoli 44 e seguenti del medesimo d.lgs. 259/2003; (18)
c) obiettivi di qualità:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, anche per lo sviluppo di reti mobili a banda larga con QoS di cui all’articolo 1, comma 3 bis; (19)
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.
d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 36/2001 ;
e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 36/2001 ;
g) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;
i) EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;
l) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 43 (21) e seguenti, del d.lgs. 259/2003 e dall’articolo 35, comma 4 e 4 bis (19), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.