Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 16
- Piano di risanamento
1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Il piano di risanamento:
a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) (65), su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;
b) dopo l’approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;
c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dal d.p.c.m. di cui all'articolo 4, comma 2, della l. 36/2001 .
3. Il piano di risanamento contiene:
a) la ricognizione delle situazioni di superamento dei limiti, valori ed obiettivi di qualità e di non rispetto dei criteri localizzativi;
b) le linee di azione da parte dei gestori, dei comuni territorialmente competenti e di eventuali soggetti interessati, per l'adeguamento ai limiti e criteri localizzativi di cui all'articolo 11. (66)
3 bis. Ai fini del comma 3, lettera b), i titolari degli impianti soggetti al risanamento implementano a propria cura e spese le azioni dell'articolo 12. (67)
6. Il Comitato tecnico per gli impianti di cui all'articolo 7 fornisce, su richiesta dei comuni, consulenza tecnica e giuridica ai fini dell'attuazione del presente articolo. (66)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.