Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 10
- Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti
1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003, è rilasciato dal comune, tramite il SUAP, nel rispetto:(43)
a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) (44);
c) dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11;
d) del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.
2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell’ambito di un procedimento:
a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica, ove prevista, (45) e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 43 (46) e seguenti
del d.lgs. 259/2003 ;
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3. I gestori (44) trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 2.
4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.
5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:
a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
5 bis. L’impianto oggetto del titolo abilitativo è realizzato e configurato secondo quanto dichiarato nella relativa istanza, anche eventualmente con una potenza al trasmettitore inferiore a quanto richiesto con conseguente adeguamento del titolo abilitativo. Qualsiasi modifica dell’impianto o della configurazione effettivamente esercita è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003.(48)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.