Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 1
- Finalità
1. La presente legge disciplina la localizzazione e l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici (14), la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.
3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, al fine di garantire:
a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;
c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2;
c bis) l’individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 259/2003, da offrire in aree locali predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese. (15)
3 bis. La Regione promuove lo sviluppo delle reti a banda larga e dei servizi che utilizzano tali reti, con qualità di servizio (QoS) tale da consentire applicazioni che richiedano una o più delle seguenti caratteristiche:
a) bassissima latenza e ad alta affidabilità;
b) velocità di trasmissione dati molto elevata;
4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all’articolo 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. Nel rispetto dei medesimi obiettivi di qualità e minimizzata l'esposizione della popolazione, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti perseguono l'obiettivo della migliore qualità del servizio. (17)
5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.