Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 6
- Inventario degli impianti radioamatoriali (33)
1. È istituito l’inventario degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.
2. Ai fini della formazione e gestione dell’inventario degli impianti radioamatoriali, i radioamatori compilano una dichiarazione in via telematica entro trenta giorni dall’attivazione dell’impianto; la dichiarazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:
a) le generalità dei gestori;
b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
c) la tipologia d’impianto.
3. I comuni e l’ARPAT acquisiscono automaticamente in via telematica la dichiarazione di cui al comma 2. In caso di modifica dell’impianto, i radioamatori aggiornano la comunicazione entro il 31 ottobre di ogni anno.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.