Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 3 bis
Livelli e qualità del servizio(24)
1. La Regione promuove sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete, disponibili per i comuni.
2. I sistemi di cui al comma 1 sono implementati con lo scopo di produrre stime di livello di qualità dei servizi e delle reti nel rispetto dell’articolo 8 del d.lgs. 259/2003.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.