Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Articolo 17 bis
Clausola valutativa (74)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2025, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) dati ed informazioni inerenti ai sistemi informativi a supporto della qualità delle comunicazioni e della copertura di rete implementati e resi disponibili per i comuni, ai sensi dell’articolo 3 bis ed elenco dei comuni che se ne sono avvalsi;
b) resoconto puntuale dell’attività di consulenza tecnica e giuridica svolta dal Comitato tecnico per gli impianti in merito alle azioni di risanamento di cui all’articolo 12 e dei pareri resi su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9;
c) elenco dei comuni che hanno approvato o aggiornato il programma comunale degli impianti e degli eventuali processi partecipativi attivati per la loro formazione.
3. La relazione di cui al comma 2 non sostituisce il rapporto di cui all’articolo 4, comma 3.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.