Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, del 12 ottobre 2011
Art. 13
- Vigilanza e controllo
1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell’ARPAT ai sensi dall’
articolo 14, comma 1, della l. 36/2001 , nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).

2. I controlli verificano:
a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformità degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.
4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.
5. I costi ed il numero dei controlli (56) sono stabiliti dalla carta dei servizi e delle attività prevista dalla l.r. 30/2009 .
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.