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Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69

Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998 , 61/2007 , 20/2006 , 30/2005 , 91/1998 , 35/2011 e 14/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 29 dicembre 2011

CAPO II
- Modifiche legislative e abrogazioni
Art. 58
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
“c) autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani: l’autorità di cui all’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
Art. 59
1. Al comma 4 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998 le parole:
“o l’ente che assumerà le relative funzioni”
, sono soppresse.
Art. 60
1. Al comma 3 dell’articolo 8 bis della l.r. 25/1998 le parole:
“o l’ente che assumerà le relative
funzioni”
, sono soppresse.
Art. 61
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è inserita la seguente:
“g bis) la definizione dei livelli minimi di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;”.
Art. 62
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/1998 le parole:
“all’articolo 24”
sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 30 della l.r. 69/2011”
.
Art. 63
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 25/1998 le parole:
“di cui all'articolo 24, comma 1”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui all’articolo 30 della l.r 69/2011”
.
Art. 64
1. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 le parole:
“di cui all’articolo 24” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 30 della l.r 69/2011”.
2. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 25/1998 la parola:
“industriale”
è sostituita dalle seguenti:
“di ambito”.
Art. 65
- Modifiche alla rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998
1. La rubrica del titolo VI della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente:
“Disposizioni per la programmazione di ambito nonché per l’attribuzione dei finanziamenti.”.
Art. 66
1. Al comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/1998 le parole:
“o non si sia provveduto, entro i termini previsti dalla presente legge, alla costituzione della comunità d’ambito”
sono sostituite dalle seguenti:
“o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall’articolo 51 della l.r. 69./2011 alla costituzione degli organi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.”
.
Art. 67
1. Al comma 3 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/1998, le parole:
“che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d’ambito , e”
sono soppresse.
Art. 68
1. Al comma 6 dell’articolo 31 della l.r. 25/1998, le parole:
“ove costituite”
sono soppresse.
Art. 69
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è sostituita dalla seguente:
“Opere di bonifica realizzate dai consorzi e di edilizia residenziale pubblica. Opere e interventi previsti dal piano di ambito per il servizio idrico integrato”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 30/2005 è inserito il seguente:
“2 bis. L’autorità idrica toscana di cui all’articolo 3 della legge regionale.28 dicembre 2011, n. .69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.”.
Art. 70
- Modifiche all’ articolo 12 della l.r. 91/1998
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è aggiunto il seguente:
“1 quater. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti indirizzi per l’ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa.”.
Art. 71
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2011 è inserita la seguente:
“b bis) previste nel piano di ambito di cui all’articolo 19 della legge regionale.28.dicembre 2011, n. 69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), e definite strategiche di interesse regionale nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).”.
2. Dopo la lettera b bis), del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 35/2011, è inserita la seguente:
“b ter) previste nei piani di ambito di cui all’articolo 27 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)”.
Art. 72
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) è aggiunta la seguente:
“d bis) all’articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69.(Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).”.
Art. 73
1. Al comma 4 dell’articolo 27 della l.r. 61/2007 le parole:
“piani industriali”
sono sostituite dalle seguenti:
“piani di ambito”.
Art. 74
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 61/2007, è sostituito dal seguente:
“2. I piani di ambito di cui all’articolo 27 della l.r. 25/1998 hanno i contenuti di cui all'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 75
- Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 );
b) legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”);
c) articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);
d) articoli 23, 24 e 26 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
e) comma 3 dell’articolo 21 quater della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 141.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 142.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 143.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 144.

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Numero così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 145.

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Lettera abrogata con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 98.

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Comma così sostituito con l.r. 11 giugno 2014, n. 31 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 20 gennaio 2015, n. 8 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 46.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 47.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 49.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 50.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 51.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 52.

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Punto così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 10 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 12 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 17 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 19 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 20 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 24 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 febbraio 2018, n. 10, art. 26 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2018, n. 53, art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2019, n. 58, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.