Legge regionale 28 ottobre 2011, n. 54
Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane (EAUT).
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 2 novembre 2011
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l’articolo 68, comma 2, dello Statuto;
Visto l’


Considerato quanto segue:
1. l'Ente per l’irrigazione della Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico del Trasimeno e dell'Alta valle del Tevere umbro-toscana, istituito con la




2. il Consiglio dei Ministri, in relazione alle competenze del cessato Ente irriguo umbro-toscano, con deliberazione del 12 novembre 2009 ha individuato nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il soggetto cui spetta la gestione delle risorse idriche per l’agricoltura fino al momento del passaggio delle funzioni alle regioni;
3. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 20 novembre 2009 ha nominato il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente irriguo umbro-toscano e per l’adozione di ogni atto necessario al trasferimento delle stesse agli enti definitivamente competenti con i quali assicura ogni forma di leale collaborazione;
4. L’




5. Con protocollo di intesa sottoscritto in data 13 ottobre 2011, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dell’Ente irriguo umbro-toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria hanno individuato i rapporti giuridici, comprese le concessioni, oggetto di trasferimento al nuovo soggetto giuridico, le modalità di trasferimento, nonché le forme per garantire nel costituendo ente l’adeguata rappresentanza dello Stato;
6. In data 14 ottobre 2011, le Regioni Umbria e Toscana, ai sensi dell’

7. Il Commissario ad acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente irriguo umbro-toscano deve provvedere al trasferimento delle competenze entro il 6 novembre 2011, data finale del mandato commissariale; è necessario pertanto, prevedere che la legge di ratifica entri in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.