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Legge regionale 19 settembre 2011, n. 43

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011





PREAMBOLO


Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 55 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità);


Considerato che la disposizione dell’articolo 10 della citata l.r. 76/2009 , secondo la quale le missioni all’estero della presidente e delle componenti della Commissione devono essere autorizzate dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, non risulta coerente con il carattere autonomo di questo organismo affermato dallo Statuto regionale e che è pertanto opportuno modificarlo, riportando all’interno della stessa commissione, nell’ambito del budget di spesa assegnato e disponibile, ogni valutazione in merito;


Approva la presente legge

Art. 1
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:
“5. Le missioni all’estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall’ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.”.
Art. 2
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.