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Legge regionale 19 settembre 2011, n. 43

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 23 settembre 2011

Art. 1
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009 n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), è sostituito dal seguente:
“5. Le missioni all’estero della Presidente e delle componenti della Commissione sono autorizzate dall’ufficio di presidenza della stessa Commissione e sono realizzate a valere sulle risorse della dotazione finanziaria di cui all’articolo 11.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.