Legge regionale 1 agosto 2011, n. 35
Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. (13)
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 3 agosto 2011
Art. 9
- Funzioni regionali
1. Le opere pubbliche finanziate dalla Regione e diverse da quelle di cui all'articolo 2, sono soggette a monitoraggio ai sensi della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (20).
2. Ove l'attività di monitoraggio evidenzi inadempienze o ritardi, la Giunta regionale provvede, previa diffida ad adempiere, alla revoca dei finanziamenti e al recupero dell’eventuale quota erogata.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.