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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 11

Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

MULTIVIGENZA - ricostruzione storica dell’atto :

Testo storicoTesto coordinato con :

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INDICE

PREAMBOLO

Art. 1- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2005
Art. 2- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2005
Art. 3- Inserimento dell’articolo 205 quater nella l.r. 1/2005
Art. 4- Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra
Art. 5- Aree urbanizzate e casse di espansione
Art. 6- Cumulo di impianti
Art. 7- Perimetrazione
Art. 8- Sovrapposizione di tipologie
Art. 9- Prescrizioni
Art. 10- Entrata in vigore
allegato A - Tabella

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 .

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 2.

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Allegato A così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 56 , art. 3.

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Rubrica dell'allegato A così sostituita con l.r. 13 novembre 2012, n. 63 , art. 2.

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Voce dell'allegato A così sostituita con l.r. 13 novembre 2012, n. 63 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 2 . Successivamente la Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 177/2021 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2 e 3, della l.r. 7 agosto 2020, n. 82 (Disposizioni relative alle linee guida regionali in materia di economia circolare e all’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. Modifiche alla l.r. 34/2020 e alla l.r. 11/2011), che ha inserito i commi 1, 2 e 3 nella presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.