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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

CAPO VI
- Istituti ed organismi inerenti al Consiglio regionale
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali)
Art. 79
Abrogato.
Art. 80
Abrogato.
Art. 81
Abrogato.
Art. 82
Abrogato.
Art. 83
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo la parola:
“infortuni”
sono inserite le seguenti:
“e l’invalidità permanente, anche derivante da malattia,”.
Art. 84
- Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 3/2009
1. La rubrica del capo III della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:
“Assegno vitalizio,
assicurazione infortuni ed invalidità permanente, anche derivante da malattia, ed indennità di fine mandato”.
Art. 85
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
“3 bis.Qualora l’interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione.”.
Art. 86
- Modifiche alla rubrica dell’articolo 24 della l.r. 3/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 24 della l.r. 3/2009 dopo la parola:
“infortuni”
sono inserite le seguenti:
“e l’ invalidità permanente, anche derivante da malattia.”.
Art. 87
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 3/2009 le parole:
“non rieletti o non
rinominati”
sono sostituite con le seguenti:
“non eletti o non nominati”.
SEZIONE III
- Modifiche allalegge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
Art. 88
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 4/2009
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale), le parole: da
“spese connesse ad eventi”
fino a
“ivi comprese le”
sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis.Fermo restando quanto stabilito al comma 1, non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall'Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all'attuazione dei principi e delle finalità dell'ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della festa della Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'assemblea legislativa regionale).”.
Art. 89
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2009
1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 4/2009, le parole:
“attività e le conseguenti”
sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 4/2009, la parola:
“inferiore”
è sostituita dalle seguenti:
“non superiore”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)
Art. 90
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità), le parole:
”commi da 1 a 5,”
sono sostituite dalle seguenti:
”commi 1, 2, 3 e 5,”.
Art. 91
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 76/2009 le parole:
”articolo 2.”
sono sostituite dalle seguenti:
“articolo 17 della l.r. 5/2008.”.
SEZIONE V
- Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale)
Art. 92
- Interpretazione autentica dell’articolo 3 della l.r. 54/2010
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale), le parole: “differenza tra l’indennità redazionale massima di caposervizio e l’indennità redazionale massima di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”, si interpretano autenticamente come riferite alla “differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio ed il minimo di stipendio di caporedattore, come stabilite dal contratto di lavoro”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.