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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

CAPO V
- Organizzazione e risorse
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”)
Art. 70
1. All’articolo 19 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”) la parola:
“revisionali”
è sostituita dalla seguente:
“previsionali”
.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale)
Art. 71
1. Al comma 1 dell’articolo 22 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale), la parola:
“15”
è sostituita dalla seguente:
“10”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 bis della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:
“1 bis.Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica di cui all’articolo 71, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n.10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 72
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), la parola:
“15”
è sostituita dalla seguente:
“10”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“1 bis.Restano validi gli incarichi conferiti, in attuazione del comma 1, in data antecedente all’entrata in vigore della modifica ivi recata dall’articolo 72, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2011, n.10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”
Art. 73
1. Al comma 8 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 le parole
“commi 2 e 3.”
sono sostituite dalle seguenti:
“commi da 1 bis a 1 quinquies.”
.
Art. 74
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“3 bis.I bandi di selezione per la categoria C relativi a profili professionali che richiedono il possesso di una particolare licenza per lo svolgimento delle relative attività possono prevedere una riserva, nella misura massima del 50 per cento dei posti banditi, a favore dei dipendenti interni, in possesso della suddetta licenza nonché del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria B, che abbiano maturato presso l’ente un quinquennio di servizio nel profilo immediatamente inferiore a quello messo a concorso.”.
Art. 75
1. Al comma 1 dell’articolo 72 della l.r. 1/2009 la parola:
“marzo”
è sostituita dalla seguente:
”maggio”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Art. 76
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), dopo la parola:
“telematica”
sono aggiunte le seguenti:
“entro
ventiquattro ore antecedenti l’ora della prima seduta della conferenza,”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis.Le disposizioni di cui al comma 3 e all’articolo 24, comma 1, non si applicano alle
conferenze di servizi convocate per la definizione di procedimenti per i quali sono già state attivate, ai sensi delle norme di legge o di regolamento che disciplinano tali procedimenti, specifiche forme di pubblicità e partecipazione.”
Art. 77
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
“1 bis.Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni del presente capo gli impianti, le infrastrutture, le attività e gli insediamenti produttivi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133).”.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza)
Art. 78
1. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), è sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dispongono, con rispettiva deliberazione, le modalità di accesso ai documenti di cui al comma 1.”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.