Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011
CAPO IV
- Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 52
- Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 25/1998
1. Al comma 6 dell’articolo 20 ter della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole:
“di cui al comma 4”
sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 5”
.SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 )
Art. 53
- Modifiche all’articolo 25 della l.r. 88/1998
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.), è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 47 quater, comma 1 bis, della l.r. 1/2005.”
.SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 54
- Modifiche all’articolo 47 ter della l.r. 1/2005 (3)
Abrogato.
Art. 55
- Modifiche all’articolo 47 quater della l.r. 1/2005 (3)
Abrogato.
Art. 56
- Modifiche all’articolo 79 della l.r.1/2005 (3)
Abrogato.
Art. 57
- Sostituzione dell’articolo 80 della l.r. 1/2005 (3)
Abrogato.
Art. 58
- Modifiche all’articolo 129 della l.r. 1/2005 (3)
Abrogato.
Art. 59
- Modifiche all’articolo 135 della l.r. 1/2005 (3)
Abrogato.
Art. 60
Abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Art. 61
- Modifiche all’articolo 17 della l.r. 20/2006
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) è sostituito dal seguente:
“2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente
legge contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge e dei vigenti piani per la tutela delle acque.”.
Art. 62
- Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole:
”entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti: “entro tre anni”
.Art. 63
- Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole:
“entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti: “entro tre anni”
.Art. 64
- Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole
“entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti “entro tre anni”
.SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 65
- Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) è sostituito dal seguente:
“2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:
a) gli interventi strutturali;
b) gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all’articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi.”.
Art. 66
- Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2010
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 9/2010, è aggiunto il seguente:
“3 bis.Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.
Art. 67
- Modifiche all’articolo 14 della l.r. 9/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/2010 sono aggiunte, infine, le parole:
“fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 3 bis.”.
Art. 68
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 9/2010
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis - Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13
1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni
interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
g).
2. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
Art. 69
- Modifica all’articolo 45 della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale
“VIA”
e di valutazione di incidenza), le parole: “lettera d)”
sono sostituite dalle seguenti: “lettera c)”.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.