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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

CAPO IV
- Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 52
1. Al comma 6 dell’articolo 20 ter della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole:
“di cui al comma 4”
sono sostituite dalle seguenti:
“di cui al comma 5”
.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternoD.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 )
Art. 53
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.), è aggiunto, infine, il seguente periodo:
“Si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 47 quater, comma 1 bis, della l.r. 1/2005.”
.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 54
Abrogato.
Art. 55
Abrogato.
Art. 56
Abrogato.
Art. 57
Abrogato.
Art. 58
Abrogato.
Art. 59
Abrogato.
Art. 60
Abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
Art. 61
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) è sostituito dal seguente:
“2. In relazione alle caratteristiche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni ambientali del corpo recettore, gli atti autorizzativi, comunque denominati, di cui alla presente
legge contengono le prescrizioni necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, in attuazione della presente legge e dei vigenti piani per la tutela delle acque.”.
Art. 62
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006 le parole:
”entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“entro tre anni”
.
Art. 63
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006 le parole:
“entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti:
“entro tre anni”
.
Art. 64
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le parole
“entro due anni”
sono sostituite dalle seguenti
“entro tre anni”
.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
Art. 65
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) è sostituito dal seguente:
“2. In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:
a) gli interventi strutturali;
b) gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all’articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi.”.
Art. 66
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 9/2010, è aggiunto il seguente:
“3 bis.Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.
Art. 67
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/2010 sono aggiunte, infine, le parole:
“fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 3 bis.”.
Art. 68
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 9/2010
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 9/2010 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis - Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13
1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni
interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
g).
2. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.”.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
Art. 69
1. Al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale
“VIA”
e di valutazione di incidenza), le parole:
“lettera d)”
sono sostituite dalle seguenti:
“lettera c)”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.