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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

CAPO II
- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia)
Art. 31
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia), le parole:
“di due membri in rappresentanza della Regione Toscana e”
sono soppresse.
2. La lettera g) del comma 1 della l.r. 36/1995 è abrogata.
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 36/1995 è abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
Art. 32
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è aggiunta la seguente:
“b bis) la somma di euro 100, 00 per un anno decorrente dalla data del versamento.”.
Art. 33
- Abrogazione dell’articolo 28 della l.r. 16/1999
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
Art. 34
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti:
“trentasei mesi”.
2. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti:
“trentasei mesi”
.
3. Al comma 5 dell’articolo 48 della l.r 38/2004 le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti:
“trentasei mesi”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
Art. 35
Abrogato.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
Art. 36
- Modifiche alla rubrica dell’articolo 17 della l.r. 45/2007
1. Nella rubrica dell’articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) le parole:
“l.r. 19/1989”
sono sostituite dalle seguenti:
“l.r. 10/1989”
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)
Art. 37
1. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), è sostituito dal seguente:
“6. Con regolamento di attuazione sono definiti, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le modalità di funzionamento del fondo.”.

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.