Menù di navigazione

Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

CAPO I
- Affari istituzionali
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo)
Art. 1
Abrogato.
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET)
Art. 4
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), è aggiunto il seguente:
“3 bis.Ai fini del comma 3, al bilancio preventivo economico sono allegati i programmi pluriennale ed annuale di attività.”.
SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti)
Art. 5
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 marzo 1999, n. 11 (Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti), è sostituita dalla seguente:
“d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, dall’Ufficio scolastico regionale o da una o più scuole e corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali;”.
Art. 6
1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:
“a) dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana o persona da lui nominata in sostituzione;”.
2. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/1999 è sostituita dalla seguente:
“h) un rappresentante dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica.”.
Art. 7
- Abrogazione
1. L’articolo 8 della l.r. 11/1999 è abrogato.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)
Art. 8
1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), dopo la parola
“comma”
è inserita la seguente:
“2”.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali)
Art. 9
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) la parola:
“sanitaria”
è soppressa.
SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)
Art. 10
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), sono inseriti i seguenti:
“2 bis.Qualora nel testo di un atto normativo approvato e pubblicato si riscontri un evidente ed in equivoco errore materiale, il dirigente dell’ufficio del BURT, d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo del Consiglio regionale, può disporre la pubblicazione sul BURT di un avviso tecnico di errore materiale, in cui sono indicati la parte evidentemente erronea del testo ed il testo esatto. Nel caso in cui l’errore riguardi un atto approvato dalla Giunta regionale e pubblicato, il dirigente del BURT provvede d’intesa con il dirigente dell’ufficio legislativo della Giunta regionale o di propria iniziativa, se le due figure coincidono.
2 ter.L’avviso di cui al comma 2 bis, costituisce una mera segnalazione tecnica degli uffici, a supporto degli utenti, non ha valore legale e non determina la correzione del testo approvato, cui si provvede con successivo intervento normativo di manutenzione.”.
SEZIONE VII
- Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)
Art. 11
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), sono aggiunte, infine, le parole:
“,nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).”.
Art. 12
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 62/2007 le parole:
“soggetti indicati”
sono sostituite dalle seguenti:
“soggetti e secondo le modalità indicate”.
Art. 13
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 62/2007 sono aggiunte, infine, le parole:
“,nonché le modalità di identificazione del sottoscrittore e gli altri elementi di cui all’articolo 21, comma 2, del d.p.r. 445/2000.”.
Art. 14
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 62/2007 le parole
“soggetti indicati”
sono sostituite dalle seguenti:
“soggetti e secondo le modalità indicate”.
SEZIONE VIII
- Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 15
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2008
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), sono aggiunte, infine, le parole:
“se non diversamente disciplinato dalle rispettive leggi di settore”.
Art. 16
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell’incarico.
5 ter. La disposizione di cui al comma 5 bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all’articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011).”.
Art. 17
1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 le parole:
“articolo 7, comma 4”
sono sostituite dalle seguenti:
“articolo 7, commi 4 e 5”
.
Art. 18
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 5/2008 le parole
“18 aprile”
sono sostituite con le seguenti:
“8 aprile”.
SEZIONE IX
- Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa)
Art. 19
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa), il numero
“7”
è sostituito dal seguente:
“3”
e il numero
“5”
è sostituito dal seguente:
“2”
SEZIONE X
- Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009)
Art. 20
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009) le parole:
“ventiquattro mesi”
sono sostituite dalle seguenti:
“sessanta mesi”.
SEZIONE XI
- Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)
Art. 21
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), è inserito il seguente:
“4 bis.Alla Conferenza partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.”.
Art. 22
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2009 è inserito il seguente:
“2 bis.Al Comitato esecutivo partecipa altresì, al fine di assicurare le funzioni di segreteria tecnica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione o un suo delegato.”.
SEZIONE XII
- Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili)
Art. 23
- Modifiche al titolo della l.r. 57/2009
1. Nel titolo della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento del patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), la parola:
“del ”
è sostituita dalla seguente:
“dal”
.
Art. 24
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 57/2009 le parole:
“articolo 4”
sono sostituite con le seguenti:
“articolo 3”
SEZIONE XIII
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011)
Art. 25
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è inserito il seguente:
"1 bis.La riduzione di cui al comma 1, si applica altresì al compenso dell'amministratore unico della società Sviluppo Toscana spa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa).".
Art. 26
- Inserimento della sezione II bis nella l.r. 65/2010
1. Dopo la sezione II del titolo I della l.r. 65/2010 è introdotta la sezione II bis
“Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)”.
Art. 27
- Inserimento dell’articolo 20 bis nella l.r. 65/2010
1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 65/2010 è inserito il seguente:
“Art. 20 bis
Disposizioni relative al rimborso spese per i componenti degli organi amministrativi nominati ai sensi della l.r. 5/2008
1. Ai componenti degli organi amministrativi la cui nomina è di competenza regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i quali la normativa regionale di riferimento stabilisce il rimborso delle spese, relative agli spostamenti per l’attività istituzionale dell’organo, nella misura prevista per i dirigenti regionali, è riconosciuto, per tali spostamenti, anche il rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato, in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico.
2. Ai fini di cui al comma 1, il costo dell’utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento.
3. La disposizione di cui al comma 1, si applica agli spostamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011)”.
Art. 28
1. Al comma 1 dell’articolo 69 della l.r. 65/2010 dopo il numero:
“42”
sono inseriti i seguenti:
“46, 47,”.
Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 102 della l.r. 65/2010 le parole:
“articolo 87”
sono sostituite dalle seguenti
“articolo 88, comma 2”.
Art. 30
- Sostituzione dell’articolo 138 della l.r. 65/2010
1. L’articolo 138 della l.r. 65/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 138 - Concessione di bene immobile in favore della Scuola Normale Superiore di Pisa
1. L’edificio appartenente al demanio regionale denominato Palazzo della Canonica e sito in Pisa, piazza de’ Cavalieri, è assegnato in regime di concessione alla Scuola Normale Superiore di Pisa per essere destinato a sede di parte della raccolta libraria, di notevole interesse culturale, conservata e resa fruibile dalla scuola stessa.
2. Il bene di cui al comma 1, è concesso dietro corresponsione di un canone ricognitorio, per un
periodo in ogni caso non superiore ad anni cinquanta, in relazione al valore degli interventi necessari ad assicurare la conservazione e la fruibilità della raccolta libraria interamente assunti a carico del concessionario.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.