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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I- Affari istituzionali
espandere cartella CAPO II- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
espandere cartella CAPO III- Diritti di cittadinanza e coesione sociale
chudere cartella CAPO IV- Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
espandere cartella SEZIONE I- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
espandere cartella SEZIONE II- Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)
espandere cartella SEZIONE III- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
espandere cartella SEZIONE IV- Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento)
espandere cartella SEZIONE V- Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010 n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)
espandere cartella SEZIONE VI- Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
espandere cartella CAPO V- Organizzazione e risorse
espandere cartella CAPO VI- Istituti ed organismi inerenti al Consiglio regionale
espandere cartella CAPO VII- Disposizioni finali

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.