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Legge regionale 21 marzo 2011, n. 10

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2011.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 marzo 2011

INDICE

PREAMBOLO

espandere cartella CAPO I- Affari istituzionali
chudere cartella CAPO II- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
espandere cartella SEZIONE I- Modifiche alla legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 (Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia)
espandere cartella SEZIONE II- Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)
espandere cartella SEZIONE III- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
espandere cartella SEZIONE IV- Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)
espandere cartella SEZIONE V- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)
espandere cartella SEZIONE VI- Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali)
espandere cartella CAPO III- Diritti di cittadinanza e coesione sociale
espandere cartella CAPO IV- Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
espandere cartella CAPO V- Organizzazione e risorse
espandere cartella CAPO VI- Istituti ed organismi inerenti al Consiglio regionale
espandere cartella CAPO VII- Disposizioni finali

Note del Redattore:

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Abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Abrogato con l.r. 15 aprile 2014, n. 21 , art. 15.

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Abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.