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Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

Legge finanziaria per l'anno 2012.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2011

TITOLO III
- Interventi per lo sviluppo
CAPO I
- Accelerazione e monitoraggio opere pubbliche strategiche. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "Disciplina degli accordi di programma")
Art. 90
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 "
Disciplina degli accordi di programma"
), le parole: "
procede in sua sostituzione e nomina un commissario, con le modalità di
cui alla l.r. 53/2001" sono sostituite dalle seguenti: "assume la titolarità del procedimento in sostituzione dell’ente
".
2. Il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 35/2011 è sostituito dal seguente:
"
3. La comunicazione di cui al comma 1, sospende il termine per la conclusione del procedimento per un periodo massimo di venti giorni lavorativi, entro i quali la Regione procede alla diffida ai sensi del comma 2, oppure comunica all'ente l'esigenza di procedere a un'ulteriore istruttoria, e
definisce il termine per la conclusione della stessa, comunque non superiore a novanta giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 35/2011 è inserito il seguente:
"
3 bis. Ove la Regione non provveda ai sensi del comma 3, alla scadenza del termine di venti giorni lavorativi di cui al medesimo comma, l’ente locale procede alle determinazioni di competenza.
".
Art. 91
Art. 92
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 le parole: "
presentata secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale
" sono sostituite dalle seguenti: "
da
presentarsi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine al cui superamento si riferisce l’istanza medesima. Nei casi in cui il termine cui si riferisce l’istanza sia scaduto prima dell’entrata in vigore della legge regionale dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012), l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2012".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 35/2011 è aggiunto il seguente:
"
2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le modalità operative per la presentazione dell’istanza di cui al comma 2
."
Art. 93
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 le parole: "
alle valutazioni tecniche espresse dai soggetti preposti al relativo rilascio
," sono sostituite dalle seguenti: "agli atti endoprocedimentali a carattere tecnico rilasciati dai soggetti competenti,".
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 35/2011 dopo le parole: "
venti giorni
" è inserita la seguente: "
lavorativi
".
Art. 94
1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 35/2011 è inserito il seguente:
"
Art. 15 bis - Regolamento
1. Con regolamento regionale possono essere individuati, ai fini dell’applicazione della presente legge:
a) i limiti di costo e le tipologie delle opere di cui all’articolo 2, comma 1;
b) i limiti dimensionali minimi e le tipologie delle opere di cui all’articolo 10, comma 1.".
CAPO II
- Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità
Art. 95
- Azioni ed interventi relativi alle principali infrastrutture regionali per la mobilità
1. La Giunta regionale assicura il costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione, sul territorio regionale, delle opere di potenziamento e messa in sicurezza della rete infrastrutturale relative a:
a) Autostrada del sole A1;
b) Autostrada Firenze-Mare A11;
c) Autostrada Tirrenica A12;
d) Itinerario europeo Grosseto-Fano E 78;
e) Raccordo Autostradale Siena-Firenze.
f) Il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca sulla base di protocolli sottoscritti con Rete Ferroviaria Italiana - RFI.
2. Entro il 31 marzo 2013 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, definendo gli interventi di adeguamento della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno e le forme di gestione e finanziamento della relativa infrastruttura. (53)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 38.

3. La Giunta regionale assicura il monitoraggio delle procedure relative alla realizzazione del nodo per l’alta velocità ferroviaria di Firenze.
4. Relativamente agli interventi di cui ai commi 1 e 3, la Giunta regionale si attiva in particolare al fine di monitorare:
a) l’attuazione del protocollo di intesa sugli interventi di Autostrade per l'Italia nella Regione Toscana, sottoscritto il 4 agosto 2011 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANAS, Regione Toscana, enti locali interessati ed Autostrade per l'Italia;
b) l’attuazione degli accordi sottoscritti con il Governo per la realizzazione del nodo di Firenze per l’alta velocità ferroviaria, nonché dell’accordo stipulato in data 3 agosto 2011 tra Rete Ferroviaria Italiana, Regione Toscana, Provincia di Firenze e Comune di Firenze;
c) il processo di approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del progetto definitivo dell’autostrada Tirrenica A 12, verificando in particolare il rispetto delle indicazioni espresse al riguardo dalla Giunta regionale.
5. Nel caso in cui l’attività di monitoraggio evidenzi ritardi, la Giunta regionale pone in essere tutte le iniziative di carattere propositivo e propulsivo atte a favorire la prosecuzione dei relativi procedimenti.
6. Sugli esiti del monitoraggio e sulle eventuali iniziative assunte, la Giunta regionale svolge una periodica comunicazione al Consiglio regionale.
CAPO III
- Disposizioni in materia di semplificazione. Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)
Art. 96
1. Dopo il punto 2 del considerato della partizione relativa al titolo I, capo I (Disposizioni generali) del preambolo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è inserito il seguente:
"
2 bis. Nell'ambito delle strategie di cui al punto 2 è necessario conseguire un'azione uniforme sul territorio di riduzione degli oneri nell'ambito delle competenze proprie di ciascun ente, e pertanto è opportuno prevedere un'apposita sede di coordinamento che veda la partecipazione degli enti
territoriali e dei destinatari delle prescrizioni legislative e amministrative che si intendono
semplificare;
".
2. Al punto 3 del considerato della partizione relativa al titolo II, capo I, sezione I (Accesso ai documenti amministrativi) del preambolo della l.r. 40/2009, le parole: ",
cui è assegnato un ragionevole termine per l’adeguamento normativo e organizzativo
" sono soppresse.
Art. 97
1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 2 bis - Governance regionale per la riduzione degli oneri amministrativi
1. La Regione Toscana promuove, d'intesa con i comuni, le province e le parti sociali, la realizzazione di una sede stabile di coordinamento istituzionale e tecnico-operativo per predisporre
e attuare in modo uniforme sul territorio regionale programmi di riduzione degli oneri amministrativi
a carico delle imprese, anche a seguito dell'attività di misurazione degli stessi.
2. I programmi di riduzione individuano le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione, da adottare nell'ambito delle rispettive competenze. La Regione adotta le misure normative di propria competenza mediante la legge di
semplificazione di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Le azioni di cui al comma 1, sono svolte in raccordo con le altre forme di coordinamento già istituite e operanti sul territorio con riferimento alla banca dati regionale SUAP di cui all'articolo 42.
4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di cui al presente articolo, con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 e, comunque, in un periodo non superiore a dodici mesi, impegnando la Giunta regionale a relazionare il Consiglio regionale con opportuna informativa semestrale.".
Art. 98
1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 4 bis - Azioni per la promozione della TS-CNS
1. Al fine di favorire l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e degli ulteriori strumenti e servizi in rete da parte dei cittadini, la Regione Toscana promuove le azioni per estendere l’attivazione della tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS) sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, Regione Toscana individua e attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale al fine di consentire ai cittadini la possibilità di attivazione della TS-CNS presso questi soggetti."
.
Art. 99
1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
Art. 4 ter - Interoperabilità dei sistemi informativi
1. Al fine di semplificare i rapporti fra amministrazioni pubbliche, ridurre i costi di funzionamento delle stesse ed ottenere economie gestionali, la Regione Toscana e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione
del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi attuano l'integrazione, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR) di cui agli articoli 15 e seguenti della l.r. 54/2009.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, la Regione Toscana promuove azioni tese ad attuare,
nello sviluppo e mantenimento delle infrastrutture, dei sistemi e dei servizi, l'integrazione,
l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi e dei servizi in rete sul territorio regionale nell'ambito del SIR da parte dei soggetti del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2 della
l.r. 54/2009.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per garantire un livello uniforme di qualità e sicurezza delle soluzioni e dei servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione toscana, la Regione Toscana promuove il rispetto degli standard tecnologici di cui all'articolo 25 della l.r. 54/2009.
4. Le azioni previste nei commi 1 e 2, sono svolte dalla Regione Toscana nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
5. La realizzazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.
".
Art. 100
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 40/2009 le parole "
e in ogni caso non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge
" sono soppresse.
Art. 101
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:
"
2 bis. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione, qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 2 non vi provvedano, la Regione
può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge
regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
".
CAPO IV
- Disposizioni in materia di semplificazione. Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA"e di valutazione di incidenza)
Art. 102
1. Dopo l'articolo 73 della legge regionale 12 febbraio, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza), è inserito il seguente:
"
Art. 73 bis - Raccordo tra VIA e AIA
1. Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA secondo le seguenti modalità:
a) se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l’AIA, nei casi in cui le procedure siano attivate contestualmente;
b) se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali sono integrati con le informazioni previste ai commi 1 e 2 dell'articolo 29-ter
del d.lgs. 152/2006. e il provvedimento finale ha anche i contenuti di cui all'articolo 29-sexies.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il parere dell'amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio ed al livello di progettazione, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'AIA in rapporto al diverso livello di progettazione. E' comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.
4. Ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 3, del d.lgs 152/2006, il proponente ha la facoltà di utilizzare, per la presentazione della domanda di AIA, le analisi, i dati e le informazioni contenute nello studio di impatto ambientale elaborato in sede di VIA, ove questi abbiano uno o più dei requisiti richiesti dall'articolo 29-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
5. In caso di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48, l'AIA è richiesta solo dopo che, ad esito della predetta verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
".
CAPO V
- Misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde
Art. 103
- Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili (75)

Vedi l.r. 20 aprile 2020, n. 26.

1. La Regione, tramite apposito fondo, fornisce alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché alle associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite dall’articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003"), garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale. (54)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 39.

2. Entro il 30 aprile 2012, in coerenza con gli atti della programmazione in materia ambientale, la Giunta regionale provvede a definire con apposito regolamento i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, individuando in particolare:
a) gli interventi per cui è ammessa la concessione della garanzia;
c) le modalità per l’individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore;
d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie.
2 bis. Il regolamento prevede altresì i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 tramite la formazione di apposita graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare più numeroso. (56)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 39.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB 413 "Energia – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2014, si fa fronte, quanto a euro 2.800.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 413 “Energia – Spese di investimento” e quanto a euro 200.000,00 con le risorse iscritte nell’UPB 414 “Energia – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014.(65)

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 9.

Art. 104
- Azioni di promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili
1. La Giunta regionale promuove azioni volte a favorire l’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo sulle coperture degli immobili di civile abitazione o ad attività di piccole e medie imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 aprile 2012, individua con propria deliberazione le azioni volte a promuovere l’attivazione dell’accordo stipulato tra Regione e le società di servizi energetici (Energy Service Companies “ESCO”), favorendone in particolare la conoscenza e supportando il raccordo tra le società medesime ed i soggetti interessati all’installazione degli impianti.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 105
- Governance regionale sui siti inquinati
1. La Giunta regionale si attiva presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’attribuzione alla Regione Toscana dell’esercizio delle funzioni amministrative relative alla bonifica dei siti ricadenti nel territorio regionale definiti di interesse nazionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Ove necessario ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una apposita proposta di legge al Parlamento.
Art. 106
- Interventi in materia di edilizia sostenibile, rigenerazione urbana e portualità minore
1. La Giunta regionale promuove azioni e interventi volti:
a) per quanto concerne l’edilizia sostenibile, a incentivare, in coerenza con la tutela e valorizzazione del paesaggio, l’utilizzo di materiali eco-sostenibili, l’uso di tecniche di bioedilizia per la realizzazione di edifici e manufatti rurali, anche recuperando tecniche costruttive della tradizione locale, lo sviluppo di filiere produttive di materiali locali collegate all’edilizia, quale quella del legno, lo sviluppo di modalità di auto costruzione e l’efficienza energetica degli edifici e l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti di rinnovabili;
b) per quanto concerne la rigenerazione urbana, a favorire il recupero delle aree urbane, anche attraverso la realizzazione di spazi di lavoro condivisi per nuove imprese di servizi e del mondo delle professioni;
c) per quanto concerne la portualità minore, a favorire la realizzazione di interventi a basso impatto ambientale e paesaggistico, integrati con i caratteri dell’area di costa ed accessibili ad ampie fasce di popolazione.
1 bis. La Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l’attivazione, su edifici di loro proprietà, delle azioni e degli interventi di cui al comma 1 lettera a). (57)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 40.

1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 bis è autorizzata la spesa massima rispettivamente di euro 300.000,00 per l’anno 2013, euro 500.000,00 per l’anno 2014 ed euro 500.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB n. 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013- 2015. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (57)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 40.

CAPO VI
- Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato
Art. 107
- Azioni di promozione a favore del servizio idrico integrato
1. La Giunta regionale promuove per l'anno 2012 azioni volte ad assicurare sostegno finanziario alle società di gestione del servizio idrico integrato operanti in Toscana per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali contenuti nei piani d’ambito di cui all’Sito esternoarticolo 149 del d.lgs. 152/2006 , assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo 2012, individua con deliberazione le azioni da attivare ai fini di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione delle azioni di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di euro 20.000.000,00 per l’anno 2012, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB n. 411 "Approvvigionamento idrico – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 29 luglio 1996, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 28 gennaio 2000, n. 6 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 giugno 2009, n. 30 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 luglio 2009, n. 39 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 19 novembre 1999, n. 60 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 16 marzo 1994, n. 24 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 agosto 1997, n. 65 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 maggio 2008, n. 28 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 agosto 2010, n. 47 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 7 maggio 1985, n. 59 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 settembre 1993, n. 67 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 1995, n. 83 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 5 aprile 2004, n. 21 .

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Articolo abrogato con l.r. 6 giugno 2012, n. 26 , art. 8.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 53 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 1 agosto 2011, n. 35 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 luglio 2009, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 agosto 2001, n. 36 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 giugno 1997, n. 45 .

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 15 novembre 2011, n. 58 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 9 gennaio 2009, n. 3 .

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Articolo abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Punto abrogato con l.r. 21 maggio 2012, n. 21 , art. 6.

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Articolo abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 79 , art. 48.

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Sezione inserita con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 15.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 16, ed ora abrogato con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 19.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 20.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 21.

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Allegato prima sostituito con l.r. 14 settembre 2012, n. 49 , art. 6, ed ora così sostituito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 26 novembre 2012, n. 64 , art. 5.

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Tabella così sostituita con l.r. 26 novembre 2012, n. 66 , art. 5.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 39.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 40.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n.90 , art.60.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Articolo abrogato con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 5 aprile 2017, n. 17 , art. 13.

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Articolo abrogato con l.r. 17 luglio 2019, n. 44, art. 25 , che al 2° comma recita: “Restano in vigore tutte le disposizioni che disciplinano il consorzio che non contrastano con la presente legge.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.