Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 6
- Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente è istituito l’inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE) al fine di acquisire ed elaborare i dati e le informazioni relative ai principali inquinanti nonché ai gas climalteranti introdotti in atmosfera dalle sorgenti di emissione presenti sul territorio regionale.
2. L’IRSE è costituito da una serie organizzata, dettagliata ed aggiornata di dati e informazioni, relativi alle sostanze inquinanti e ai gas climalteranti introdotti in atmosfera da attività antropiche e naturali ed alle relative modalità di emissione, con riferimento a specifici ambiti territoriali ed a specifici periodi temporali.
3. I dati e le informazioni di cui al comma 2, relative ai gas climalteranti, sono utilizzate per assicurare l’integrazione e la coerenza tra le politiche regionali in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente e di produzione e consumo di energia.
4. L’IRSE è parte integrante del sistema informativo regionale ed è realizzato e gestito nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 155/2010 , (18) nonché della l.r. 54/2009 .
5. I gestori degli impianti individuati ai sensi del comma 6, lettera a), sono tenuti ad inviare annualmente alla Regione (19), per l’implementazione e l’aggiornamento dell’IRSE, (19) i dati e le informazioni di cui al medesimo comma 6, lettera b).
6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni:
a) stabilisce le soglie di emissione prodotte annualmente sulla base delle quali vengono individuati gli impianti di cui al comma 5;
b) individua i dati e le informazioni sulle emissioni prodotte dagli impianti di cui alla lettera a), che i gestori sono tenuti a trasmettere alla Regione (19), nonché le relative modalità di trasmissione;
7. L’IRSE è aggiornato con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede alla redazione dell'inventario nazionale su base provinciale (18) a seguito di ogni aggiornamento, la Giunta regionale predispone e pubblica sul proprio sito web, un rapporto sull’entità e la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze inquinanti e dei gas climalteranti emessi nel territorio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.