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Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 6
- Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente è istituito l’inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE) al fine di acquisire ed elaborare i dati e le informazioni relative ai principali inquinanti nonché ai gas climalteranti introdotti in atmosfera dalle sorgenti di emissione presenti sul territorio regionale.
2. L’IRSE è costituito da una serie organizzata, dettagliata ed aggiornata di dati e informazioni, relativi alle sostanze inquinanti e ai gas climalteranti introdotti in atmosfera da attività antropiche e naturali ed alle relative modalità di emissione, con riferimento a specifici ambiti territoriali ed a specifici periodi temporali.
3. I dati e le informazioni di cui al comma 2, relative ai gas climalteranti, sono utilizzate per assicurare l’integrazione e la coerenza tra le politiche regionali in materia di tutela della qualità dell’aria ambiente e di produzione e consumo di energia.
4. L’IRSE è parte integrante del sistema informativo regionale ed è realizzato e gestito nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 155/2010, (18)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 130.

nonché della l.r. 54/2009 .
5. I gestori degli impianti individuati ai sensi del comma 6, lettera a), sono tenuti ad inviare annualmente alla Regione (19)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 130.

, per l’implementazione e l’aggiornamento dell’IRSE, (19)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 130.

i dati e le informazioni di cui al medesimo comma 6, lettera b).
6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni:
a) stabilisce le soglie di emissione prodotte annualmente sulla base delle quali vengono individuati gli impianti di cui al comma 5;
b) individua i dati e le informazioni sulle emissioni prodotte dagli impianti di cui alla lettera a), che i gestori sono tenuti a trasmettere alla Regione (19)

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 130.

, nonché le relative modalità di trasmissione;
7. L’IRSE è aggiornato con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede alla redazione dell'inventario nazionale su base provinciale (18)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 130.

a seguito di ogni aggiornamento, la Giunta regionale predispone e pubblica sul proprio sito web, un rapporto sull’entità e la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze inquinanti e dei gas climalteranti emessi nel territorio regionale.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 65.

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Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 66.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 68.

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Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.

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Punto abrogato conl.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 125.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 126.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 127.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 128.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 129.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 130.

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Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 131.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 132.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 133.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 134.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 33.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 34.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 36.

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Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 34.

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Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 35.

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Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 36.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 37.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 38.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 42.

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Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

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Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.