Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 5
- Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente
1. La rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria ambiente è costituita dall’insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 3; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla normativa regionale in materia di società dell’informazione e di sistema informativo ed è conforme alle disposizioni ed agli standard tecnologici e informativi di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
2. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono utilizzate per la misurazione dei livelli di concentrazione di specifici inquinanti ai fini della gestione regionale della qualità dell’aria ambiente, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 155/2010 . (17)
3. La Giunta regionale individua, previa acquisizione del parere tecnico dell’ARPAT (41), le postazioni di rilevamento della qualità dell’aria ambiente che costituiscono la rete regionale di rilevamento, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione e misurazione della qualità dell’aria ambiente.
4. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono gestite dalla Regione che si avvale dell’ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/2009 .
6. I dati acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento sono raccolti dall’ARPAT e gestiti nell’ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all’articolo 19 della l.r. 30/2009 .
6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell’aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento. (42)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.