Legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9
Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17 febbraio 2010
Art. 17 bis
- Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all’articolo 13 (4)
1. Entro quindici giorni dall’individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all’articolo 13 e nelle more dell’approvazione dei PAC, i comuni interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera g).
2. Qualora i comuni non individuino o (53)non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.