Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 7
- Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali (50)
1. La Giunta regionale, secondo le modalità definite dall'articolo 4, comma 3, attua (74) le attività direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale definiti nel PRS e declinati con il DEFR e, in particolare:(51)
a) le attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;
b) le attività a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d’intervento riproducibili;
c) le attività finalizzate al recupero degli squilibri sociali e territoriali;
d) le attività che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardino ampie porzioni del territorio regionale.
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.