Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010
Art. 31
- Tabella regionale
1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi regionali, le istituzioni culturali riconosciute di rilievo regionale sono inserite in una apposita tabella, approvata con deliberazione della Giunta Regionale previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all’articolo 30, comma 2.
2. La tabella di cui al comma 1, ha validità quinquennale ed è sottoposta con periodicità annuale a verifica sulla permanenza dei requisiti.
3. Le modalità di presentazione e di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella sono disciplinate nel regolamento di cui all’articolo 53.
4. Alle istituzioni iscritte nella tabella è riconosciuto un contributo finanziario annuale il cui importo è determinato con gli atti di cui all’articolo 4, comma 3. (38)
5. L’inserimento di un’istituzione culturale nella tabella regionale non costituisce motivo di esclusione dall’accesso agli ulteriori finanziamenti per l’attuazione di ulteriori interventi di rilievo regionale previsti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento (55) .
Note del Redattore:
La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:
“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.
Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .
Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.