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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21

Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali. (11)

Regolamento regionale 6 giugno 2011, n. 22/R.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 3 marzo 2010

Art. 28
- Le reti documentarie locali
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che assicura le necessarie competenze professionali e realizza la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.
2. Gli enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei seguenti criteri, al fine di assicurare il necessario livello di uniformità su tutto il territorio regionale:
a) costituzione con atto formale che prevede la distribuzione delle funzioni fra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi;
b) adeguatezza della dimensione territoriale, della dotazione documentaria e del relativo incremento annuale;
c) adeguatezza della dotazione di personale in termini di quantità e di competenza professionale;
d) adeguatezza delle dotazioni tecnologiche.
3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, gli altri istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento. Possono altresì partecipare alla rete locale i comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.
4. I requisiti specifici relativi ai criteri di cui al comma 2, sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 53.
5. Le reti locali sono tenute a comunicare alla Regione i dati relativi agli utenti ed ai servizi erogati con le modalità definite dalle deliberazioni della Giunta regionale (54)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 80.

di cui all’articolo 4. Tale comunicazione può avvenire anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 40/2009 .
6. I soggetti interessati individuano, per ciascuna rete, uno o più istituti fra quelli aderenti, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete. I requisiti e gli standard organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete sono stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 53.
7. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete di cui al comma 6, previa comunicazione dei dati di cui al comma 5.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 3.

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Parole sostituite con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Parola inserita con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 maggio 2011, n. 20 , art. 7.

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La legge regionale 30 maggio 2011, n. 20 all’articolo 8 dispone che:

“ 1. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 50, comma 1 bis, lettera b), sono presi in considerazione i trasferimenti dei posti cinema avvenuti successivamente all’entrata in vigore delle presente legge.
2. Ai fini della prima applicazione dell’articolo 51, comma 1 quater, si considerano i posti cinema resisi disponibili al 31 dicembre 2011” .
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Lettera abrogata con l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 40.

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Comma abrogato con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 41.

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Comma inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 42.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 4.

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Parola soppressa con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Comma soppresso con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 1 dicembre 2014, n. 73 , art. 7.

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Note soppresse.

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Parole prima sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 39. Poi le parole sono così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 40.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 43.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 59 , art. 1 ed ora abrogato con l.r. 13 novembre 2018, n. 61, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 75.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 77.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 79.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 80.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 81.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 83.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 84.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Alinea così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 85.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 87.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 88.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 89.

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Comma prima sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 90, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 91.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 92.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 93.

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Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 201 9 , n. 7 8, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.