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Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA). (138)

Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 17 febbraio 2010

Art. 73 quinquies
Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la procedura di VIA (275)

Articolo aggiunto con l.r. 5 novembre 2024, n. 44, art. 6. e poi così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 82.

1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), soggetto ad autorizzazione unica – di seguito “AUE” – e a procedure di VIA ai sensi del d. lgs. 152/2006, entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un’unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell’AUE ai sensi dell’articolo 13 ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ferme restando le procedure di concessione di derivazione delle acque di cui all’articolo 13 quinquies della medesima l.r. 39/2005.
2. L’istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 50 della presente legge per la VIA, e ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 48 della presente legge per la verifica di assoggettabilità, secondo quanto dettagliato nell’apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.
3. L’istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del d. lgs. 190/2024.
4. La struttura operativa di cui all’articolo 47 – di seguito denominata “struttura operativa VIA” – ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione:
a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l’avviso al pubblico, con i contenuti indicati nell’articolo 24, comma 2, del d.lgs. 152/2006, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24 del medesimo d. lgs. 152/2006, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;
b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni, industriali o commerciali, indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, la documentazione prescritta dalla parte seconda, titolo III, del d. lgs. 152/2006 e dal titolo III della presente legge;
c) comunica, per via telematica, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all’articolo 46, l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.
5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera a), la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell’articolo 46.
6. Qualora, all’esito della consultazione, si renda necessaria l’integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni, e richiedendo che l’eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del d. lgs 152/2006. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, la struttura operativa ne dà tempestiva comunicazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 9, comma 7, del d. lgs 190/2024.
7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA procede ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del d. lgs 152/2006.
8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della l. 241/1990, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L’istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di novanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio dell’AUE.
9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.
10. Nei casi di istanza di AUE e di verifica di assoggettabilità, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento di verifica di assoggettabilità si svolge secondo quanto disposto dall’articolo 19 del d. lgs.152/2006 e dell’articolo 48 della l.r. 10/2010. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio della AUE.
11. Nei casi in cui il soggetto proponente presenti istanza ai sensi dell’articolo 9, comma 14, del d. lgs. 190/2024 richiedendo che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità regionale sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all’articolo 13 ter della l.r. 39/2005:
a) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è svolto ai sensi dell’articolo 25 del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 50;
b) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità regionale è svolto ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 48.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 1 .

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Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 1.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 24.

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Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1. Poi il comma è abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 1.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R , emanato con d.p.g.r. 23 giugno 2011, n. 24/R.

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La C orte costituzionale con Sito esternosentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.

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Arti colo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 102; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 45. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 31 .

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Pre ambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 3.

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Nota soppressa .

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 4.

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Parole aggiunte con l .r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera abrogata con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 8; poi l'articolo è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 11.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 14.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 16.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 18.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 19.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 20.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 26; poi il comma è così sostituito è così modificato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 29.

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Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 30.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 31; poi è sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 12; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 9 .

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 33.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 34; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 38; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 19.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 40; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 44; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 27. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 22 .

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 45; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016 , n. 17 , art. 50.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 46; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 48; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 49; poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 30. Infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 25 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 50; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 31.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 51; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 52; poi l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016 , n. 17 , art. 33.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 53; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 59.

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Titolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 60.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 61.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 62; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 63.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 64.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 65; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 66.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 67.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 69, ed ora così sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 138.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 70; poi sostituito con l.r 19 marzo 2015, n. 30 , art. 139; infine l'articolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 46.

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Articolo prima inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 71; poi l'articolo è stato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Comma prima sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 72; poi il comma è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 47.

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6 , art. 72.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2013, n. 46 , art. 27.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 23.

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Titolo prima sostituito con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 134; poi il titolo è così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 1.

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Titolo abrogato con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

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Note soppresse.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Lettera dell'allegato A1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 63.

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Allegato A3 abrogato con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 64.

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Lettera dell'allegato B1 inserita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 65.

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Lettera dell'allegato B3 così sostituita con l.r. 25 marzo 2015, n. 35 , art. 66.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 14.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 20.

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Articolo prima inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 21; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 19 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 22.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 23.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 26.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 28.

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Articolo prima sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 34; e poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 36.

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Rubrica così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 37.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 39.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 41.

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Titolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 42.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 43.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 44.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 48.

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Articolo abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Allegato abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 , art. 50.

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Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R , emanato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R.

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Regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 19/R , emanato con d.p.g.r. 11 aprile 2017, n. 19/R.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 13.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 16; poi così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 30 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 10 .

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Lettera inserita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 10 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 27 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 11 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 15 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 16 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 16 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 18 .

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 20 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 23 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 23 .

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Comma così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 28 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 28 , poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 29 .

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Articolo così sostituito con l.r. 25 maggio 2018, n. 25 , art. 32 .

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Regolamento regionale 4 aprile 2019, n. 15/R , emanato con d.p.g.r. 4 aprile 2019, n. 15/R.

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Articolo inserito con l.r. 7 giugno 2022, n. 16 , art. 2 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 20.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 22 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 22 , comma 2.

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Parole soppresse con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 22 , comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 24.

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Parola così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 27 , comma 1.

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Lettera abrogata con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 27 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 29, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29, art. 29, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 29, comma 3.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 30, comma 1.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 30, comma 2.

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Parole aggiunte con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 30, comma 3.

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269.Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 31.

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270.Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 32.

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271.Rubrica così sostituita con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 33 , comma 1.

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272.Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 33 , comma 2.

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273.Parole così sostituite con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 35 , comma 1.

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274.Comma così sostituito con l.r 5 agosto 2022, n. 29 , art. 35 , comma 2.

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Articolo aggiunto con l.r. 5 novembre 2024, n. 44 , art. 6. e poi così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 82.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 74.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 77.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.