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Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 8
1. Dopo l’articolo 76 septies della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:
Art. 76 octies - Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza
1.Al fine di garantire la integrazione dei soggetti all’interno del sistema e il necessario coordinamento della programmazione e gestione dei servizi, è costituito, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 76 undieces, presso ogni azienda unità sanitaria locale, un comitato di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza composto:
a)dal direttore sanitario dell’azienda unità sanitaria locale, o suo delegato;
b)dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza, o suo delegato;
c)dal direttore della centrale operativa 118, o suo delegato;
d)dal direttore sanitario delle aziende ospedaliere, o suo delegato, negli ambiti territoriali in cui insistono le stesse;
e)dai direttori delle società della salute o, laddove non attivate, dai responsabili delle zone-distretto, o loro delegati;
f)da due membri, o loro delegati, designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato, secondo i criteri di cui all’articolo 76 septies, comma 1, lettera e);
g)negli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali nei quali hanno sede operativa più di sessanta associazioni di cui all’articolo 76 ter, comma 3, da un membro ulteriore designato dall’organismo maggiormente rappresentativo delle associazioni aventi sede operativa nel territorio dell’azienda unità sanitaria locale e non aderenti agli organismi di cui alla lettera f), laddove esistente, sulla base del numero di interventi realizzati nell’anno solare precedente la costituzione o il rinnovo del comitato.
h)da un membro designato dal comitato regionale della CRI, o suo delegato.
2.Il comitato di coordinamento svolge le seguenti funzioni:
a)approva il piano attuativo ed operativo locale, di cui all’articolo 76 sexies, comma 2, proposto dal direttore della centrale operativa 118, sulla base della programmazione aziendale e degli indirizzi della Conferenza regionale permanente;
b)definisce i criteri di assegnazione del budget alle associazioni, da parte di ciascuna azienda sanitaria;
c)mette in atto le necessarie azioni di razionalizzazione, innovazione ed appropriatezza degli interventi per l’ottimizzazione del sistema ed il rispetto del budget, nonché le necessarie azioni di monitoraggio degli obiettivi.
3.Le modalità di funzionamento del comitato di coordinamento sono disciplinate da apposito regolamento adottato dallo stesso, a maggioranza dei suoi componenti, redatto sulla base di linee guida definite dalla Conferenza regionale permanente.
4.Ai componenti del comitato di coordinamento non competono indennità di presenza o di carica;
5.Il comitato di coordinamento è aggiornato nella sua composizione ogni due anni.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.