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Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 5
1. Dopo l’articolo 76 quater della l.r. 40/2005, è inserito il seguente:
Art. 76 quinquies - Elenco regionale
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo di cui all’articolo 76 undecies, effettua la ricognizione delle associazioni di volontariato autorizzate ai sensi della l.r. 25/2001 che svolgono l’attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza sul territorio regionale e le inserisce in un apposito elenco, previo assenso e relativa dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti indicati dal regolamento di cui all’articolo 76 undecies.
2.Sono inoltre inseriti nell’elenco, a seguito di specifico accordo con il comitato regionale toscano della CRI, i comitati del medesimo ente.
3.L’elenco regionale di cui al comma 1, è aggiornato con periodicità annuale secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 76 undecies.
4.Le associazioni di volontariato e i comitati della CRI inseriti nell’elenco regionale sono soggetti a periodiche verifiche da parte della commissione di vigilanza di cui all’articolo 5 della l.r. 25/2001 finalizzate ad accertare la presenza ed il mantenimento dei requisiti.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.