Menù di navigazione

Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010

Art. 17
- Norma transitoria
1. Il regolamento di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2001 , come sostituito dall’articolo 16 della presente legge, è approvato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, mantengono la propria validità il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 46/R (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”) e gli altri atti approvati in attuazione della l.r. 25/2001 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 25/2001 sono adeguate ai requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1 entro il termine stabilito dal regolamento stesso.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.