Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65
Legge finanziaria per l’anno 2011.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima,
del 31 dicembre 2010
Art. 131
“
Art. 9 - Interventi finanziari a favore del sistema professionale. Istituzione di fondo regionale di rotazione per le professioni
1. È costituito un fondo regionale di rotazione per la concessione di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da ordini o collegi ed associazioni professionali, anche di secondo grado.
2. In particolare, il fondo di cui al comma 1, provvede alla concessione di garanzia per:
a) prestiti d'onore per gli esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni. Il prestito è erogato per le spese di acquisizione di strumenti informatici;
b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto
dei nuovi studi professionali, mediante:
1. progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
2. programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle
tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3. progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
3. Il fondo provvede altresì al finanziamento di progetti innovativi proposti da ordini, collegi od associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto di cui all'articolo 8. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
4. Il cinquanta per cento dell'ammontare del fondo è riservato ai prestiti di cui al comma 2, lettere a) e b), ed il restante 50 per cento agli interventi di cui al comma 3.
5. Gli strumenti attuativi del piano di indirizzo generale integrato di cui all’
articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definiscono il supporto regionale alle iniziative di formazione e aggiornamento per i professionisti.