TITOLO V
- Disposizioni in materia di programmazione regionale
CAPO I
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 103
- Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
CAPO II
Art. 104
- Norma transitoria per la proroga dei piani e programmi regionali
1. I piani e programmi regionali attuativi del Piano regionale di sviluppo 2006-2010 che scadono nel corso dell’anno 2011, anche ai sensi dell’
articolo 10, comma 2, della l.r. 49/1999 , sono prorogati al 31 dicembre dello stesso anno.
2. Nel corso del periodo di proroga degli strumenti di programmazione, nell’ambito delle iniziative strategiche finalizzate ad accelerare l’integrazione del sistema aeroportuale regionale, il Consiglio regionale può disporre la partecipazione della Regione a società aeroportuali con apposita deliberazione avente i contenuti previsti dall’
articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
3. Nel corso del medesimo periodo di proroga degli strumenti di programmazione, il Consiglio regionale può altresì disporre con apposita deliberazione la dismissione, l’incremento o la riduzione della partecipazione a società aeroportuali di cui all’
articolo 11, comma 1, della l.r. 20/2008 .
CAPO III
- Disposizioni relative agli strumenti di programmazione in materia di agricoltura
SEZIONE I
Art. 105
“
Art. 2 - Piano regionale agricolo forestale (PRAF)
1. Il piano regionale agricolo forestale (PRAF) è il documento programmatorio unitario che realizza le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF),
assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie.
2. Il PRAF è articolato in sezione agricola e sezione forestale. La sezione agricola è articolata nelle seguenti tematiche principali: agricoltura, zootecnia, faunistico-venatoria, pesca marittima e delle acque interne. La sezione forestale è strutturata nelle seguenti tematiche principali: filiera foresta - legno, gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale, interventi pubblici forestali, prevenzione e lotta agli incendi boschivi, prodotti del sottobosco.
3. La sezione agricola del PRAF:
a) definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;
b) individua l'ammontare delle risorse destinate agli interventi nei settori di cui al comma 2, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;
c) individua l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;
d) individua i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari degli interventi;
e) individua gli strumenti di intervento operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;
f) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi.
4. La sezione forestale del PRAF contiene quanto previsto dall’
articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana). Può altresì contenere interventi forestali di
sostegno alle attività imprenditoriali nel settore forestale complementari alle azioni finanziate attraverso altri strumenti di programmazione.
5. Il PRAF si raccorda con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli strumenti della programmazione negoziata.
6. Il PRAF costituisce il documento programmatorio di recepimento per gli strumenti di programmazione nazionale ed interregionale operanti nel settore.
7. Il PRAF costituisce il documento programmatorio di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali ed al fine di favorire il coordinamento degli interventi degli enti locali medesimi.
Art. 106
Art. 107
SEZIONE II
Art. 108
“
Art. 4 - Programmazione forestale regionale
1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nella sezione forestale del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
2. La sezione forestale del PRAF:
a) descrive lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all’economia della Regione;
b) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività forestale:
c) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l’esercizio delle funzioni amministrative;
d) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta-legno in ambito regionale;
e) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, la previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici
forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale;
f) specifica le modalità di presentazione delle proposte d’intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli operai impiegati in amministrazione diretta e le misure d’incentivazione della selvicoltura;
g) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli
interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;
h) definisce le modalità di redazione dell’Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana;
Art. 109
“
Art. 86 - Norma finanziaria
SEZIONE III
Art. 110
“
1. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne è contenuto nella sezione agricola del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui all’
articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
”.
Art. 111
“
Art. 26 - Norma finanziaria
1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2, sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale.